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Anno XI - Luglio/Agosto 2010
Amministratori e amministrati

I precari della Regione, le bocciature della Consulta

di Massimo Lai

Qualcuno potrebbe scambiare questa rubrica con la pagina dei necrologi delle leggi regionali che hanno cessato di avere efficacia in quanto dichiarate incostituzionali. Non è così, è solo un caso che, come nel numero scorso, anche in questo mi debba occupare di una sentenza della Consulta che ha eliminato dall’ordinamento una serie di norme regionali. Un casualità magari un poco aiutata dalla più recente statistica della loro mortalità.
Con la sentenza 7 luglio 2010 n. 235, la Consulta si è pronunciata sul ricorso con il quale Presidente del Consiglio aveva impugnato - tra l’altro - i commi 1, 2, 3 e 12 l’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Il comma 1 è diretto a introdurre limiti alla possibilità di Regione ed Enti regionali di utilizzare rapporti a tempo determinato, ponendo soglie massime, prevedendo procedure pubbliche di selezione (soprattutto per soli titoli) e vietandone espressamente la trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Questa norma è sopravvissuta al controllo della Corte che ha però duramente bacchettato il legislatore per l’aperta contraddizione rispetto a quanto previsto nei commi successivi. Infatti, il comma 2 dell’art. 3 autorizza l’Amministrazione regionale proprio a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali e il comma 3 detta disposizioni sul relativo procedimento. Il comma 12 fa lo stesso per i precari regionali. I comuni e le province possono stabilizzare i lavoratori precari con almeno trenta mesi di servizio, con esclusione di quelli con funzioni dirigenziali o di nomina fiduciaria, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri lavoro e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento regionale. Il comma 12, invece, autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato già prorogato almeno una volta. Le norme sulla stabilizzazione dettate dall’art. 3, commi 2, 3 e 12 sono state ritenute incostituzionali.
La Corte, sulla base di un orientamento che ormai deve ritenersi più che consolidato, pone al centro della decisione la previsione degli articoli 97 e 51 della Costituzione che impongono il concorso quale unica modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consentono deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti. Ad avviso della Corte, tale esigenza sarebbe stata violata nelle ipotesi regolate dai commi 2 e 3, atteso che le due norme regionali consentirebbero in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica. Per simili ragioni viene ritenuto illegittimo anche il successivo comma 12 sulla stabilizzazione effettuata da Regione ed Enti regionali. È interessante notare come la Corte sia cosciente che, in quelle ipotesi, i dipendenti precari hanno già superato una prova concorsuale ma precisa che tale circostanza sarebbe irrilevante sia in ragione della diversità di qualificazione richiesta per le assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato sia perché non offrirebbe adeguata garanzia né sulla sussistenza della professionalità necessaria per lo stabile inquadramento, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive.
 
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