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Anno XIII - Gennaio 2012
Amministratori e amministrati

Una ventiseienne maresciallo dei carabinieri? No

di Massimo Lai

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha appena messo una pietra forse definitiva (ma chi può dirlo?) sulle controversie interpretative relative all’applicazione del limite di età nei concorsi per l’accesso nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. Per la verità, in via generale, tali limiti sono ormai previsti solo in via residuale ed eccezionale, con riferimento soprattutto a profili professionali attinenti la sicurezza pubblica e le forze armate. Infatti, da un lato, la legge 127 del 1997 ha previsto che la partecipazione a concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età ammettendo deroghe solo da parte di specifici regolamenti delle singole amministrazioni, se giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità.
Da un altro lato, poi, la direttiva comunitaria 2000/78/CE ha cristallizzato il divieto di discriminazioni nell’accesso al lavoro, pubblico e privato, individuando tra esse anche quelle basate anche su ragioni connesse all’età ma prevedendo una deroga espressa relativa alle forze armate e una deroga generale relativa alle situazioni nelle quali una limitazione, anche per ragioni anagrafiche, possa essere giustificata dalle esigenze del servizio richiesto.
Per la verità, l’adunanza plenaria, nella sentenza numero 21 del 2 dicembre 2011, si è pronunciata su un aspetto piuttosto secondario della problematica dei limiti di età ma ciononostante oggetto di un serio contrasto giurisprudenziale: l’individuazione del limite preciso oltre il quale l’età massima prevista per la partecipazione a un concorso debba ritenersi inesorabilmente superata. La domanda è, in sostanza, questa, se il limite di età è 26 anni, chi ha 26 anni può o non può legittimamente partecipare al concorso?
La risposta di una parte della giurisprudenza è stata legata alla concreta formulazione della clausola. In particolare, si è ritenuto che, se tale formulazione indichi genericamente una data etá quale limite per l’ammissione, dovrebbe essere escluso, specie in coerenza con principio di massima partecipazione, solo chi abbia superato l’anno previsto dalla clausola e sia giunto al compleanno dell’anno successivo. Cioè, in tal caso, il candidato ventiseienne potrebbe partecipare sino a quando non compia 27 anni. Infatti, anche dopo il ventiseiesimo compleanno l’interessato avrebbe un’età di 26 anni, conservandola fino al momento in cui “compirà” 27 anni. Solo a partire da tale data, pertanto, l’interessato acquisterebbe un’età pari a 27 anni, “superando” quella di 26.
Diversa soluzione dovrebbe adottarsi, invece, solo nell’ipotesi in cui il limite fosse espressamente legato al compimento di una data età. Tale limite si supera al compimento dell’età individuata come limite, cosicché già il giorno successivo al compleanno tale limite dovrebbe ritenersi superato. L’adunanza plenaria, per risolvere il conflitto interpretativo, ha ritenuto di aderire all’orientamento più restrittivo, frustrando definitivamente le aspirazioni di una giovane candidata a diventare maresciallo dei carabinieri. La sentenza ha sostenuto che, sul piano anzitutto logico, superata la data del compleanno corrispondente all’età prevista come limite alla partecipazione, l’interessato entra nel successivo anno di età, superiore al limite medesimo. Infatti, facendo riferimento all’evento della nascita, il compimento dell’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, cosicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno, senza che possa rilevare che il bando faccia riferimento al “compimento” di una certa età massima o richiami semplicemente tale età. Si tratterebbe di formulazioni concettualmente equivalenti, atteso che “si compie” un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita e si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola limitative della partecipazione.
Risolto il contrasto interpretativo, resta semmai il problema di fondo dal quale siamo partiti. Se sia oggi sempre seriamente giustificabile sul piano politico-normativo, nell’attuale contesto sociale ed economico e con il progressivo innalzamento dell’età di effettivo ingresso nel mondo del lavoro, la previsione in sé di un limite di età, anche particolarmente basso, per l’acceso a molte posizioni di impiego pubblico.
 
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