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Anno XI - Febbraio 2010
Amministratori e amministrati

E il medico di una Usl fece il concorso in un’altra Usl

di Massimo Lai

Un medico dipendente di una Usl sarda partecipò al concorso bandito da una diversa Usl e lo vinse prendendo servizio nella nuova sede. Il concorso venne, però, impugnato da altro candidato che, dopo circa quattro anni, ne ottenne l’annullamento con sentenza definitiva. Il dipendente vincitore si trovò allora nella difficile posizione di aver perso sia il precedente impiego, lasciato a favore di quello nuovo, che quest’ultimo e citò in giudizio la Usl banditrice del concorso annullato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per aver violato le regole che presiedono al regolare svolgimento dei procedimenti concorsuali. La domanda veniva respinta prima dal Tribunale ordinario e, poi, rigettata anche in sede di appello.
La sentenza di secondo grado riteneva che il candidato non vantasse alcun diritto soggettivo alla vittoria del concorso o al mantenimento del vecchio posto e che, comunque, l’azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione postulasse atti non soltanto illegittimi, ma anche illeciti, escludendo ogni automatismo tra atto viziato e condotta illecita. In sostanza, l’Azienda non era incorsa in alcun illecito, né contrattuale né extracontrattuale, perché i riflessi negativi sul piano patrimoniale e morale lamentati dall’attore erano collegabili al mancato soddisfacimento di aspettative di mero fatto circa il buon esito della partecipazione al concorso. Il medico impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte di Cassazione che poche settimane fa ha depositato la decisione (sezione I - sentenza 29 gennaio 2010 n. 2122) con la quale il ricorso è stato respinto.
La Corte distingue il rapporto del dipendente con la Usl primo datore di lavoro e quello con la Usl che aveva bandito il concorso, tenendo separate le questioni relative al danno derivante dalla perdita del precedente posto e quelle relative all’annullamento del concorso. Nei confronti della prima amministrazione il professionista vanta una posizione di diritto soggettivo, con la conseguenza che ogni illegittimo provvedimento che incida sulla posizione del dipendente genera un obbligo risarcitorio. Nel caso esaminato, però, nessuna condotta illegittima era addebitata alla Usl della quale il medico era originariamente dipendente. Questi, infatti, si era spontaneamente dimesso. Secondo, la Cassazione, la perdita del primo impiego, non era addebitabile nemmeno alla seconda Usl che non aveva alcun potere al riguardo ma, al più, aveva costituito la mera occasione che aveva portato il dipendente a dimettersi volontariamente. Un nesso di causalità è stato riconosciuto solo tra l’aspettativa del concorrente di ricoprire il nuovo posto in esito alla procedura e la condotta dell’amministrazione che ne ha comportato l’annullamento giurisdizionale. A tale riguardo la domanda di risarcimento è stata respinta sotto due profili. Il concorrente che chiede il risarcimento per non aver potuto ricoprire il posto messo a concorso per l’illegittimità della procedura deve anzitutto provare che, se la condotta dell’amministrazione non fosse stata illegittima, lo avrebbe ragionevolmente vinto (o avrebbe avuto serie chance di farlo). In mancanza, il concorrente vanta semplicemente una mera aspettativa di fatto alla vittoria del concorso, non tutelabile dal punto di vista risarcitorio. La Corte ha poi confermato l’orientamento consolidato secondo il quale l’amministrazione è responsabile dei danni solo se ne sia effettivamente provata la colpa che non è conseguenza automatica dell’illegittimità dei suoi atti.
 
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